Con la sentenza n. 4062 del 22 febbraio, emessa a sezioni unite, la Corte di cassazione è intervenuta a comporre un annoso contrasto giurisprudenziale in ordine alle conseguenze giuridiche, sostanziali e processuali, della cancellazione di una società dal registro delle imprese.
Il contrasto giurisprudenziale sull'interpretazione dell'articolo 2495 del codice civile
Sull'interpretazione del secondo comma dell'articolo 2495 del codice civile - nella formulazione, vigente dal 1° gennaio 2004, risultante dalla novella di cui al Dlgs 6/2003 - si sono formati due orientamenti ermeneutici contrastanti.
La disposizione in parola, disciplinando la cancellazione delle società (di capitali e cooperative) dal registro delle imprese prevede che "Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione (dal registro delle imprese, n.d.a.) i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci...".
Che cosa dice la sentenza:
In sostanza, secondo le sezioni unite, l'inciso "ferma restando l'estinzione della società", che la novella ha inserito con riferimento espresso alle società di capitali e alle cooperative, integra il presupposto logico per una lettura della cancellazione delle iscrizioni di società di persone dichiarativa della cessazione della loro attività dal momento dell'entrata in vigore della legge anche per le cancellazioni precedenti e dalla data della cancellazione dell'iscrizione per quelle successive al 1° gennaio 2004
Quindi, nelle ipotesi in cui, nell'ambito di un qualunque rapporto giuridico, ci si trovi di fronte una società che al momento del sorgere o durante lo svolgimento del rapporto medesimo venga cancellata dal registro delle imprese, si porrà infatti il problema di dove e, soprattutto, nei confronti di chi coltivare le proprie ragioni.
Ciò al fine di evitare che in virtù dell'estinzione della società a seguito della sua cancellazione dal registro delle imprese possa derivare la sostanziale inutilità di un'azione diretta nei confronti di un soggetto che, a quel punto, deve essere considerato come giuridicamente inesistente.